Segnalazione di condotte illecite – Whistleblower
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9:
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
Nota:
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)
- Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
- Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione
- Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013
Nota:
L’istituto del cd. whistleblowing, introdotto dall’art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e riformulato dall’art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, è stato oggetto di recente modifica per opera del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.
L’entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2024 ha determinato l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.
L’istituto nasce con la finalità di proteggere da ritorsioni coloro che effettuano segnalazioni aventi ad oggetto violazioni, ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, secondo quanto definito dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 24 del 2023.
L'Ateneo di Parma sta lavorando per aggiornare il contenuto del Regolamento di Ateneo inerente la tutela del dipendente che segnala illeciti, al cui testo si rinvia, per quanto ancora compatibile con l'attuale normativa.
Per la completezza della disciplina di tale istituto, si rimanda alla lettura della normativa nazionali, rinvenibile in versione aggiornata al seguente link www.normattiva.it o sul sito Anac alla seguente pagina: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.
Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
A tutela della riservatezza del segnalante, l’Università di Parma ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica da questi sviluppata secondo i requisiti richiesti dalla legge, per ricevere, in piena sicurezza, eventuali segnalazioni da parte del dipendente interessato.
IMPORTANTE: prima di accedere alla piattaforma leggere le informazioni che sono riportate al seguente link: Informazioni sulla Piattaforma Whistleblower
ACCEDI alla piattaforma per effettuare la segnalazione:
https://unipr.whistleblowing.it
Informativa privacy Whistleblowing