Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:
L'accesso civico semplice rappresenta un rimedio alla mancata pubblicazione da parte dell'amministrazione di documenti, dati, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
 
Tale tipologia di accesso può essere esercitata, gratuitamente, da chiunque ne abbia interesse, e non necessita di motivazione.
 
La richiesta può essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.), Avv. Candeloro Bellantoni, al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.unipr.itanticorruzione.trasparenza@unipr.it.
 

Il R.P.C.T. conclude il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (data in cui l'amministrazione riceve la domanda); sussistendone i presupposti, provvede a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", i dati, le informazioni o i documenti mancanti, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale al quale reperire quanto richiesto.

 

Contenuto inserito il 11-02-2025 aggiornato al 01-04-2025
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